Chi inquina deve pagare: mai più
vicende giudiziarie come quella di Eternit, mai più devastazioni come nella “Terra dei fuochi”; centinaia
di situazioni meno note ma altrettanto gravi nel nostro Paese hanno
danneggiato gravemente famiglie e territori e prodotto costi insostenibili per
le Istituzioni. La difesa dell’ambiente e la tutela della salute dei cittadini devono
essere garantite con mezzi all’altezza. E da oggi, con l’approvazione della
legge sugli Ecoreati, l’Italia si dota finalmente di uno strumento efficace.
Dopo 20 anni il nostro Paese svolta sul piano della civiltà giuridica e
restituisce dignità a chi ha combattuto in nome delle vittime dei disastri
ambientali.
Nel nostro Paese le cifre registrate
sono preoccupanti: circa 30mila crimini ambientali ogni anno, che producono un
giro d’affari stimato in qualcosa come 15 miliardi di euro, con un ruolo di
primo piano giocato dalla criminalità organizzata. Fino ad oggi questa
situazione veniva affrontata facendo riferimento al testo unico dell’ambiente,
con un sistema sanzionatorio formato da ipotesi contravvenzionali.
Con il nuovo testo invece il quadro
viene definito con precisione.
Vengono definiti cinque nuovi reati
ambientali, puniti con multe e reclusione (inquinamento ambientale, disastro ambientale,
traffico e abbandono di materiale radioattivo, impedimento di controllo e
omessa bonifica) e sono previste aggravanti per i reati commessi dalla
criminalità organizzata.
Grazie a questa nuova legge l’Italia
si dà una disciplina a tutela della salute dei cittadini e di uno
dei suoi più preziosi patrimoni, quello ambientale. La difesa dell’ambiente
insieme alla sostenibilità dello sviluppo rappresentano la chiave per
traghettare il nostro tessuto produttivo nel futuro e fuori dalla crisi.
Per chi
vuole approfondire, ecco una sintesi degli aspetti più rilevanti di questo
provvedimento:
la legge sugli Ecoreati rafforza
l’azione penale in campo ambientale.
Introduce infatti i nuovi
reati di inquinamento ambientale, disastro ambientale, i delitti colposi contro
l'ambiente, il traffico e l'abbandono di materiale radioattivo, il reato di
omessa bonifica e quello di impedimento al controllo.
Il provvedimento è nato da un testo
unificato a partire da una proposta di legge a prima firma del presidente della
Commissione Ambiente della Camera Realacci (A.C. 342) e da quelle analoghe
degli On. Micillo (M5S - AC 957) e Pellegrino (Sel - AC 1814).
INQUINAMENTO AMBIENTALE Da 2 a 6 anni di carcere con un
multa da 10mila a 100mila euro per chiunque abusivamente provoca 'una
compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: delle acque o
dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; di
un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna'.
Sono previste aggravanti in caso di lesioni o morte a una o più persone: da 2
anni e 6 mesi fino a 7 anni per lesioni che comportino più di 20 giorni di
malattia; da 3 a
8 anni per lesioni gravi; da 4 a
9 per lesioni gravissime; da 5 a
10 in
caso di morte.
DISASTRO AMBIENTALE Chiunque abusivamente provoca un
disastro ambientale è punito con la reclusione da 5 a 15 anni. Costituiscono
disastro ambientale 'alternativamente: l'alterazione irreversibile
dell'equilibrio di un ecosistema; l'alterazione dell'equilibrio di un
ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile
solo con provvedimenti eccezionali; l'offesa alla pubblica incolumità in
ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei
suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a
pericolo'
PENE AUMENTATE SE REATI IN AREE
PROTETTE Sia per
il reato di inquinamento ambientale che di disastro ambientale la pena viene
aumentata nel caso in cui i reati vengono commessi in un'area naturale protetta
o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico,
architettonico o archeologico, o nel caso in cui vengano danneggiate specie
animali o vegetali protette.
DELITTI COLPOSI Nel caso in cui i reati di
inquinamento e di disastro ambientale vengano commessi per colpa - anziché per
dolo - le pene previste vengono ridotte da un terzo a due terzi.
PUNIZIONE DEL PERICOLO PER L'AMBIENTE La messa in pericolo colposa
dell'ambiente viene punita con le stesse pene previste dalle fattispecie di
inquinamento e di disastro ambientale - a seconda dei casi - ridotte di un
terzo.
TRAFFICO E ABBANDONO DI MATERIALE AD
ALTA RADIOATTIVITÀ Da
2 a 6 anni
di carcere e multa da 10mila a 50mila euro per 'chiunque, abusivamente, cede,
acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene,
trasferisce, abbandona o si disfa
illegittimamente di materiale ad alta radioattività'. Le pene vengono
aumentate 'se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:
delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del
sottosuolo; di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o
della fauna'. Pene aumentate fino alla metà anche 'se dal fatto deriva pericolo
per la vita o per l'incolumità delle persone'.
IMPEDIMENTO DEL CONTROLLO Reclusione da 6 mesi a 3 anni
per 'chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando
artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività
di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero
ne compromette gli esiti'.
AGGRAVANTI Sono previste aggravanti in caso di
associazione a delinquere di stampo mafioso. Pene aumentate da un terzo alla
metà se dell'associazione 'fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un
pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia
ambientale'.
AGGRAVANTE AMBIENTALE Prevista una aggravante ambientale nel
caso in cui uno dei reati del codice penale venga commesso allo scopo di
danneggiare l'ambiente. Le pene - a seconda dei casi - possono essere aumentate
fino alla metà.
RAVVEDIMENTO OPEROSO Riduzione da un terzo alla metà
delle pene previste per chi si adopera per il ripristino dello stato dei luoghi
e di un terzo per chi collabora con l'autorità giudiziaria. Nel caso in cui il
giudice disponga la sospensione del procedimento per permettere l'attuazione
del cosiddetto ravvedimento operoso, il corso della prescrizione viene sospesa. La
sospensione del procedimento dovrà avvenire prima 'della dichiarazione di
apertura del dibattimento di primo grado' e dovrà essere disposta 'per un tempo
congruo' a consentire il ripristino dello stato dei luoghi, che non potrà
superare il limite di due anni prorogabile al massimo di un anno.
CONFISCA Nel caso di condanna o di
applicazione della pena su richiesta delle parti è sempre ordinata la confisca
'delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che
servirono a commettere il reato', salvo che i beni appartengano a persona
estranea al reato. I beni confiscati o i loro eventuali proventi sono messi
nella disponibilità della pubblica amministrazione competente e vincolati
all'uso per la bonifica dei luoghi. Niente confisca per l'imputato che 'abbia
efficacemente provveduto alla messa in sicurezza e, ove necessario, alle
attività di bonifica e di ripristino dello stato luoghi'.
RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI Il condannato viene sempre
obbligato al recupero o, dove tecnicamente possibile, al ripristino dello stato
dei luoghi.
OMESSA BONIFICA Viene punito con la reclusione
da 1 a 4
anni e con la multa da 20mila a 80mila euro 'chiunque, essendovi obbligato per
legge, per ordine del giudice ovvero di un autorità pubblica, non provvede alla
bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi'.
RADDOPPIO TEMPI PRESCRIZIONE I termini dopo il quale la
prescrizione estingue il reato vengono raddoppiati per i nuovi delitti contro
l'ambiente.
PROCURATORE ANTIMAFIA E AGENZIA
ENTRATE Quando
il procuratore della Repubblica procede a indagini per i delitti contro
l'ambiente, dovrà darne notizia anche all'Agenzia delle entrate 'ai fini dei
necessari accertamenti' e al Procuratore nazionale antimafia.